Statuto

Statuto

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ART. 1 È costituita l'Associazione di promozione culturale e musicale “N.G. Project". L'Associazione ha durata illimitata ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'associazione ha sede legale e operativa in Sora (FR) Via Ponte Olmo, 15/c.

L'Associazione potrà aprire altre sedi operative in funzione dello sviluppo delle proprie attività ed iniziative senza che ciò comporti modifica al presente Statuto.

ART. 2 L'Associazione si configura come libera associazione, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro ed ha lo scopo di:

-promuovere attività nel campo della musica, della cultura e in ogni ambito creativo, ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni, promuovere nuovi artisti quali cantanti, gruppi, dj, presentatori, ballerini, cabarettisti e tutti coloro appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo e di attività artistiche varie;

-organizzare eventi volti a promuovere l'immagine di tali artisti, anche con eventuale realizzazione di materiale dimostrativo quale cd, videotape, ecc.;

-organizzare corsi di formazione introduttivi al mondo della musica e dello spettacolo;

proporre e sviluppare l'attività degli artisti nei locali esterni, tutelandoli fiscalmente;

-agevolare l'attività degli artisti in occasione di registrazioni, prove, acquisti, debutti, ecc.

-proporsi come luogo di incontro, aggregazione e svago nel nome di comuni interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

- creazione di uno studio di registrazione, sala prove.

-organizzazione di viaggi finalizzati alla partecipazione a manifestazioni, convegni, fiere, ecc, che siano in tema  con l’oggetto associativo.

-Inoltre, l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in via esemplificativa e non esaustiva, realizzerà:

 -attività culturali: convegni, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, conferenze, tavole rotonde, discussioni a tema, tornei sportivi e non, mostre, attività di animazione, corsi di formazione (es. teatrale, musicale, ecc.) e consulenza; pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni e seminari, realizzazione di prodotti musicali e multimediali, pubblicazioni informatiche, servizi per lo spettacolo, distribuzione, consulenza e progettazione, etichetta musicale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che consenta un miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, purchè non siano in contrasto col presente Statuto e con disposizioni normative.

Tutte le attività svolte saranno disciplinate da regolamenti deliberati ad hoc dal Consiglio direttivo.

Art. 3  L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti quattro categorie:

Soci fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione e che per questo hanno possibilità di far sempre parte del Consiglio Direttivo, salvo loro volontà contraria.

Soci ordinari tutti coloro che traggono vantaggio dall'attività dell'associazione: sono gli artisti e gli operatori nel campo della musica e dello spettacolo, che dall'Associazione ottengono promozione della propria immagine, tutela fiscale e tutto quanto previsto dall’oggetto associativo.

Soci simpatizzanti tutti coloro che, pur non essendo artisti da promuovere, condividono le finalità e gli obiettivi dell'associazione, e dimostrano, con l'iscrizione, di sentirsi partecipi o comunque vicini alla vita dell'associazione stessa.

Soci onorari: persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell’associazione e potranno essere individuati esternamente e nominati su decisione del Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.

La qualifica di associato è personale e non trasferibile, sia inter vivos, sia mortis causa. La divisione degli associati nelle sopra citate categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione; ciascun associato ha il dovere di rispettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione.

Art. 4 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, previa sottoscrizione di apposito modulo predisposto dall'Associazione, nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il rifiuto di ammissione va motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri.

Nell'ipotesi di inadempienza all'obbligo di versamento della quota annuale o qualora sussistano altri gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso di inadempienza, l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; in casi gravi è immediata.

Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, da avanzi netti di gestione.

Art. 6 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice presidente; il tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Essa inoltre: provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto; delibera su eventuali esclusioni di soci; approva i regolamenti eventualmente necessari per disciplinare lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, o da almeno 2/3 degli associati. La convocazione è fatta affissione presso la sede sociale e contiene l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, elenco delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea è validamente costituita nel caso in cui siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.  In seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione non viene computata come voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo o qualsiasi altro associato designato dai presenti, in mancanza dei prima citati.

Art.. 8 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 2 a 7 membri (i consiglieri), i quali devono essere aderenti all'Associazione; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo vengono attribuite le seguenti funzioni:

-la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, la delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, direttamente o indirettamente finalizzato al perseguimento dello scopo ideale dell'Associazione;

- la nomina del Presidente, del Vice presidente e del tesoriere;

-l'ammissione di nuovi associati;

-deliberazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo redatto dal Vice presidente;

-deliberazione sull'eventuale destinazione di utili di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, o da almeno 2/3 dei consiglieri, mediante affissione presso la sede sociale contenente l'indicazione del luogo, del giorno e delle materie da trattare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza, da altro consigliere designato dai presenti. E' validamente costituito, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, il Consiglio stesso fa luogo a cooptazione: il consigliere così cooptato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica quello cessato. Dalla nomina di Consigliere non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 9 Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, spettano i seguenti compiti: rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

tutelare, dal punto di vista normativo e fiscale, gli associati nelle attività da loro svolte;

attivare ogni operazione volta al reperimento di fondi necessari alla vita, al mantenimento dell'Associazione e al perseguimento degli obiettivi prefissati; trattare compensi derivanti da collaborazioni (continuative e non) o da prestazioni professionali da parte di terzi che hanno operato per conto dell’Associazione;

verificare, quando lo ritenga opportuno, la gestione amministrativa, oltre all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, dei quali ne promuove eventualmente la riforma;

convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, di cui ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

sostituire, in tutte le sue funzioni, il Vice presidente ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle stesse.

Art. 10  Al vice presidente spettano i seguenti compiti:

curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, sostituire, in tutte le sue funzioni, il Presidente ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle stesse determinare compensi derivanti da collaborazioni (continuative e non) da parte di associati che hanno operato per conto dell’Associazione; tenere il Libro Verbali e il Libro degli Associati; pubblicare le convocazioni assembleari, le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci e i rendiconti, oltre alle nuove iniziative intraprese dall'Associazione.

Art. 11 Al tesoriere spettano i seguenti compiti:

effettuare la gestione della Cassa e C/C, dei quali tiene idonea contabilità;

svolgere attività atte a promuovere l'immagine dell'Associazione e la relativa pubblicità;

sostituire, in tutte le sue funzioni, il Presidente ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle stesse, fornire informazioni agli associati e a terzi circa le finalità, l'operato e le novità riguardanti la vita dell'Associazione, specie in assenza del Presidente o del Vice presidente;

ART. 12 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 13 All'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione e riserve durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge.

ART. 14 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

ART. 15 Qualunque controversia circa l'esecuzione o l'interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

ART. 16 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni.

 

Sora, lì 03 luglio 2003